EUR-Lex Accesso al diritto dell’Unione europea
Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6. Giugno 2000
sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità
Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA –
Basato sul trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, lettere c) e d),
su proposta della Commissione(1),
dopo aver consultato il Comitato economico e sociale(2),
dopo aver consultato il Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) A causa dell’aumento del volume del traffico, tutti gli Stati membri devono affrontare problemi di sicurezza e ambientali simili e altrettanto gravi.
(2) Nell’interesse della sicurezza stradale, della tutela dell’ambiente e della concorrenza leale, i veicoli commerciali dovrebbero essere autorizzati a circolare solo se il loro stato di manutenzione garantisce un elevato livello di conformità ai requisiti tecnici.
(3) Ai sensi della direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20. dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(4), i veicoli commerciali sono sottoposti a un controllo tecnico annuale effettuato da un organismo autorizzato.
(4) L’articolo 4 della direttiva 94/12/CE(5) prevede un approccio multiforme per affrontare gli aspetti costi-benefici delle misure volte a ridurre l’inquinamento dovuto al trasporto stradale. Questo approccio ha trovato la sua strada nel “Programma Auto-Oil I” europeo, che ha intrapreso una valutazione obiettiva e completa delle misure più efficaci in termini di costi nei settori della tecnologia dei veicoli, della qualità del carburante, del monitoraggio dei veicoli e della manutenzione dei veicoli, nonché delle misure non tecniche per ridurre le emissioni del trasporto stradale.
(5) Sulla base di questo approccio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/70/CE(6) sul miglioramento della qualità dei carburanti e, al fine di fissare valori limite di emissione più severi, la direttiva 98/69/CE(7) per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e la direttiva 1999/96/CE(8) per i veicoli pesanti. Tuttavia, dal punto di vista della protezione dell’ambiente, sembra più promettente non inasprire i requisiti di controllo tecnico della direttiva 96/96/CE in prima istanza, ma istituire controlli su strada per garantire l’applicazione di tale direttiva durante tutto l’anno.
(7) In effetti, un unico controllo tecnico annuale non è considerato sufficiente a garantire che i veicoli commerciali siano conformi ai requisiti tecnici durante tutto l’anno.
(8) L’efficace attuazione di ulteriori controlli tecnici mirati su strada è una misura importante e conveniente per verificare le condizioni di manutenzione dei veicoli commerciali in circolazione.
(9) I controlli tecnici su strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui il veicolo commerciale è immatricolato o è stato immesso sul mercato.
(10) I veicoli commerciali da controllare dovrebbero essere selezionati sulla base di un approccio mirato, con particolare attenzione all’identificazione dei veicoli che presentano maggiori probabilità di essere in cattivo stato di manutenzione, aumentando così l’efficacia dei controlli amministrativi e riducendo al minimo i costi e i ritardi per i conducenti e gli operatori dei trasporti.
(11) In caso di gravi difetti del veicolo ispezionato, deve essere possibile chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo in questione è immatricolato o è stato immesso sul mercato di adottare misure adeguate e di informare lo Stato membro richiedente di eventuali misure di follow-up.
(12) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di applicazione della presente direttiva. (13) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell’azione proposta, ossia l’introduzione di controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nella Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi –
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
(1) Al fine di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell’ambiente, la presente direttiva è intesa a migliorare il rispetto di taluni requisiti tecnici previsti dalla direttiva 96/96/CE da parte dei veicoli commerciali circolanti sul territorio comunitario.
(2) La presente direttiva stabilisce talune condizioni per l’esecuzione dei controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità.
(3) Fatta salva la normativa comunitaria, la presente direttiva non pregiudica in alcun modo il diritto degli Stati membri di effettuare controlli non previsti dalla presente direttiva e di effettuare controlli su altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli relativi ai veicoli commerciali. Inoltre, non si impedisce agli Stati membri, nell’ambito dei controlli che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, di controllare gli articoli elencati nell’allegato I in luoghi diversi dalle strade pubbliche.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, il termine
a) “veicolo commerciale” indica i veicoli a motore dei gruppi 1, 2 e 3 definiti nell’allegato I della direttiva 96/96/CE e i loro rimorchi;
b) “controllo tecnico su strada”: il controllo tecnico, non annunciato dalle autorità e quindi inatteso, effettuato sulle strade pubbliche su un veicolo commerciale che circola nel territorio di uno Stato membro, dalle autorità o sotto la loro sorveglianza;
c) “controllo tecnico”: il controllo della conformità del veicolo ai requisiti tecnici di cui all’allegato II della direttiva 96/96/CE.
Articolo 3
(1) Ciascuno Stato membro effettua controlli tecnici su strada sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 in relazione ai veicoli commerciali oggetto della presente direttiva, tenendo conto del regime nazionale applicato a tali veicoli ai sensi della direttiva 96/96/CE.
(2) I controlli tecnici su strada sono effettuati senza distinzione in base alla nazionalità del conducente o del paese in cui il veicolo commerciale è immatricolato o è stato immesso sul mercato e tenendo conto della necessità di ridurre al minimo i costi e i ritardi per i conducenti e gli operatori.
Articolo 4
(1) Il controllo tecnico su strada comprende uno, due o tutti i seguenti elementi:
(a) un controllo visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo commerciale da fermo;
b) un controllo di una recente relazione di controllo tecnico su strada di cui all’articolo 5 o un controllo dei documenti che attestano la conformità ai requisiti tecnici applicabili al veicolo e, in particolare, nel caso di veicoli immatricolati o immessi sul mercato in uno Stato membro, un controllo del certificato che attesta che il veicolo commerciale è stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio conformemente alla direttiva 96/96/CE;
c) un controllo dei difetti di manutenzione. Questa ispezione riguarda uno, più o tutti i punti di ispezione elencati al punto 10 dell’allegato I.
(2) L’ispezione del sistema di frenatura e delle emissioni di gas di scarico è effettuata conformemente alle disposizioni dell’allegato II.
(3) Prima di effettuare un controllo sulla base dei punti di controllo elencati al punto 10 dell’allegato I, l’ispettore tiene conto dell’ultimo certificato di controllo tecnico e/o di un’eventuale relazione sul controllo tecnico presentati dal conducente.
L’ispettore può anche tenere conto di qualsiasi altro certificato di sicurezza rilasciato da un organismo autorizzato, eventualmente presentato dal conducente.
Se i suddetti certificati e/o rapporti dimostrano che uno degli elementi elencati al punto 10 dell’allegato I è già stato oggetto di un’ispezione nei tre mesi precedenti, tale elemento non sarà sottoposto a una nuova ispezione, a meno che un’ispezione sia giustificata, in particolare per evidenti carenze e/o palesi non conformità.
Articolo 5
(1) La relazione sul controllo tecnico su strada relativa alla prova di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) è redatta dall’autorità o dall’ispettore che ha effettuato la prova. Un modello di questo rapporto è riportato nell’allegato I e comprende un elenco di elementi di prova al punto 10. L’autorità o l’ispettore deve barrare le caselle appropriate. Il rapporto è consegnato al conducente del veicolo commerciale.
(2) Se l’autorità o l’ispettore ritiene che l’entità dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare un rischio per la sicurezza e che, di conseguenza, sia giustificato un controllo più approfondito, in particolare per quanto riguarda il sistema di frenatura, il veicolo commerciale può essere sottoposto a un controllo più approfondito ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 96/96/CE in un centro di controllo designato dallo Stato membro.
L’uso di tale veicolo può essere provvisoriamente vietato fino alla correzione dei difetti pericolosi riscontrati se, in occasione del controllo tecnico su strada di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o del controllo più approfondito di cui al primo comma del presente paragrafo, si constata che il veicolo commerciale presenta un rischio significativo per i suoi occupanti o per gli altri utenti della strada.
Articolo 6
Gli Stati membri comunicano ogni due anni alla Commissione, entro il 31 marzo, i dati raccolti nei due anni precedenti sul numero di veicoli commerciali controllati, ripartiti per categoria di veicoli di cui al punto 6 dell’allegato I e per paese di immatricolazione, indicando, sulla base del punto 10 dell’allegato I, gli elementi controllati e i difetti riscontrati.
La prima trasmissione di dati riguarda il biennio che inizia il 1° gennaio 2003.
La Commissione trasmette queste informazioni al Parlamento europeo.
Articolo 7
(1) Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’attuazione della presente direttiva. In particolare, si informano reciprocamente sui servizi responsabili dell’esecuzione dei controlli e sulla persona di contatto.
(2) I difetti gravi di un veicolo commerciale di proprietà di un non residente, in particolare i difetti a causa dei quali l’uso del veicolo è stato provvisoriamente vietato, devono essere segnalati alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o è stato messo in circolazione, sulla base del modello del rapporto di controllo di cui all’allegato I, fatte salve eventuali sanzioni in conformità delle leggi in vigore nello Stato membro in cui è stata rilevata l’infrazione.
Fatto salvo l’articolo 5, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato riscontrato un difetto grave in un veicolo commerciale di proprietà di un non residente possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o è stato immesso sul mercato di adottare misure appropriate nei confronti del trasgressore, come la ripetizione del controllo tecnico del veicolo.
Le autorità destinatarie di questa richiesta informano le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati rilevati i difetti del veicolo commerciale di tutte le misure adottate nei confronti del trasgressore o del trasportatore.
Articolo 8
Le modifiche necessarie per adeguare l’allegato I o per adeguare al progresso tecnico i requisiti tecnici dell’allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
Tuttavia, tali modifiche non hanno l’effetto di ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.
Articolo 9
(1) La Commissione è assistita dal “Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico” istituito dall’articolo 8 della direttiva 96/96/CE.
(2) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
(3) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10
Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni applicabili in caso di inosservanza da parte del conducente o dell’operatore dei requisiti tecnici controllati in applicazione della presente direttiva.
Prendono tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 11
La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva, accompagnata da una sintesi dei risultati ottenuti, entro un anno dal ricevimento da parte degli Stati membri dei dati di cui all’articolo 6.
La prima relazione riguarda il biennio che inizia il 1° gennaio 2003.
Articolo 12
(1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2002. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
(3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2000.
Per il Parlamento europeo
il Presidente
N. Fontaine
A nome del Consiglio
Il Presidente
E. Ferro Rodrigues
(1) GU C 190 del 18.6.1998, pag. 10 e GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 7.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 112.
(3) Parere del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 4). C 150 del 28.5.1999, pag. 27), confermata il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 2 dicembre 1999 (GU C 29 dell’1.2.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 aprile 2000.
(4) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/52/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26).
(5) Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42).
(6) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58). L 350 del 28.12.1998, pag. 1).
(8) Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1). L 44 del 16.2.2000, pag. 1).
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
ANNEX I
ESEMPIO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE TECNICA CON ELENCO DEI PUNTI DI ISPEZIONE
(Direttiva 2000/30/CE)
>PIC FILE= “L_2000203EN.000502.EPS”>
>PIC FILE= “L_2000203EN.000601.EPS”>
ANNEX II
REGOLE PER LE PROVE E/O CONTROLLI DELL’IMPIANTO FRENANTE E DELLE EMISSIONI
1. Requisiti speciali per gli impianti frenanti
Tutte le parti dell’impianto frenante e i suoi comandi devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento e regolati correttamente.
I freni dei veicoli devono svolgere le seguenti funzioni di frenatura:
a) Nel caso di veicoli a motore, rimorchi di veicoli a motore e semirimorchi, il freno di servizio deve essere in grado di frenare e fermare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficace, indipendentemente dalle condizioni di carico e dalla pendenza della strada su cui il veicolo sta viaggiando.
b) Nel caso di veicoli a motore, rimorchi di veicoli a motore e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere il veicolo fermo indipendentemente dalle condizioni di carico e dalla pendenza della strada.
2. Requisiti specifici per le emissioni dallo scarico
2.1. veicoli a motore ad accensione comandata (benzina)
a) Se le emissioni non sono ridotte da un sistema avanzato di controllo delle emissioni come un convertitore catalitico a tre vie con sonda lambda.
1. ispezione visiva del sistema di scarico per individuare eventuali perdite;
2. Se applicabile, ispezione visiva del sistema di controllo delle emissioni per verificare la presenza dell’equipaggiamento richiesto;
3. Dopo un adeguato periodo di riscaldamento del motore (secondo le raccomandazioni del costruttore del veicolo), misurazione del contenuto di monossido di carbonio (CO) nei gas di scarico al minimo (senza carico).
Il contenuto di CO nei gas di scarico non deve superare:
– 4,5 vol.% per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta tra la data in cui gli Stati membri hanno imposto a tali veicoli di conformarsi alla direttiva 70/220/CEE(1) e il 1° ottobre 1986,
– 3,5 % vol.% per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.
b) Se le emissioni sono ridotte da un sistema avanzato di controllo delle emissioni come un convertitore catalitico a tre vie con sonda lambda:
1. Ispezione visiva del sistema di scarico per verificarne la tenuta e la completezza;
2. Esame visivo del sistema di controllo delle emissioni per verificare la presenza dei dispositivi necessari;
3. Determinazione dell’efficacia del sistema di controllo delle emissioni mediante misurazione del valore lambda e del contenuto di CO nei gas di scarico conformemente al punto 4;
4. Emissioni allo scarico – limiti:
– Misurazioni con motore al minimo:
Il contenuto di CO nei gas di scarico non deve superare 0,5 vol.%;
– Misurazioni al minimo aumentato (senza carico) di almeno 2000 min-1;
Il contenuto di CO non deve superare 0,3 vol.- %;
Il contenuto di CO non deve superare 0,3 vol.- %.%;
Lambda: 1 ± 0,03 o come specificato dal costruttore.
2.2. veicoli a motore con motore ad accensione per compressione (diesel)
Misurazione dell’opacità dello scarico durante l’accelerazione (senza carico dal regime minimo al regime massimo). La concentrazione non deve superare i seguenti limiti del coefficiente di assorbimento secondo la direttiva 72/306/CEE(2):
– motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1,
– motori con turbocompressore: 3,0 m-1
o valori equivalenti se viene utilizzato un tipo di apparecchiatura di prova diversa da quella prevista da questi requisiti.
Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in servizio per la prima volta prima del 1° gennaio 1980.
2.3. Apparecchiature di prova
Le apparecchiature di prova utilizzate per il controllo delle emissioni dei veicoli devono consentire di determinare con precisione il rispetto dei valori limite prescritti o rilasciati dal costruttore.
(1) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43).
(2) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 2).