Legge anti-gridlock – antidoto per i ritardi di pagamento
La mancanza di liquidità finanziaria causata dai ritardi nei pagamenti dei contraenti è il problema più comune che gli imprenditori, soprattutto quelli dell’area delle piccole e medie imprese, lamentano da anni. La soluzione deve essere la cosiddetta legge anti-gridlock, cioè l’atto volto a ridurre i gridlock di pagamento.
La legge è in vigore dal 01 gennaio 2020 e mira principalmente a limitare la situazione in cui le grandi aziende con una situazione finanziaria stabile impongono termini di pagamento prolungati ai contraenti più deboli o non riescono a pagare in tempo. Tali comportamenti hanno una serie di conseguenze negative, come la mancanza di fondi per pagare i fornitori, il ritardo nel pagamento degli stipendi dei dipendenti, i ritardi nel pagamento delle rate dei prestiti o di altri oneri legati al funzionamento dell’azienda. In casi estremi, il blocco dei pagamenti può persino portare al collasso dell’azienda. In definitiva, la crescita economica soffre come conseguenza di questo fenomeno.
La legge anti-gridlock tiene conto sia delle conclusioni ottenute durante la consultazione pubblica sia delle soluzioni già collaudate in altri paesi europei come i Paesi Bassi, la Francia e il Regno Unito.
Le principali soluzioni della legge preparata dal Ministero dell’Imprenditoria e della Tecnologia sono, prima di tutto, l’accorciamento dei termini di pagamento, la possibilità di recedere dal contratto quando il termine di pagamento supera i 120 giorni, ma anche il diritto dell’Ufficio della Concorrenza e della Protezione dei Consumatori di imporre sanzioni finanziarie alle aziende che generano i maggiori gridlock, l’obbligo per le aziende di segnalare le loro pratiche di pagamento al Ministero dell’Imprenditoria e della Tecnologia e lo sgravio dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT) e dell’Imposta sul reddito delle società (CIT) per i cattivi crediti. Maggiori dettagli su questi e altri cambiamenti sono presentati di seguito:
- riduzione del termine di pagamento nelle transazioni in cui il debitore è un ente pubblico a 30 giorni (ad eccezione degli enti medici per i quali il termine di pagamento non può superare i 60 giorni),
- introduzione dell’obbligo legale di applicare un termine di pagamento massimo di 60 giorni nelle transazioni in cui il creditore è una micro, piccola o media impresa e il debitore è una grande impresa – un’impresa che non è una micro, piccola o media impresa, a pena di invalidità di una disposizione contrattuale che prevede un termine di pagamento più lungo,
- obbligo per gli imprenditori che sono contribuenti i cui dati individuali sono soggetti a pubblicazione da parte del ministro delle finanze (gruppi di capitale e contribuenti il cui reddito supera i 50 milioni di euro all’anno) di presentare una relazione annuale sulle date di pagamento applicabili al ministro dell’economia,
- introduzione di sanzioni amministrative imposte dal presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la protezione dei consumatori (UOKiK) agli imprenditori che ritardano eccessivamente i pagamenti e quindi accreditano la loro attività a spese dei loro contraenti (le informazioni sugli enti puniti saranno pubblicate). La notifica riguardante il ritardo nel pagamento del contraente può essere presentata all’UOKiK da chiunque. Come risultato della notifica presentata, l’UOKiK controllerà la storia dei pagamenti dell’entità dai due anni precedenti l’inizio del procedimento. Una formula speciale sarà utilizzata per calcolare l’importo della sanzione, tenendo conto sia del valore delle prestazioni in ritardo sia del periodo di ritardo utilizzando il tasso di interesse per il ritardo nelle transazioni commerciali,
- introduzione di una regola che, in caso di controversia, spetterà al debitore dimostrare che il termine di pagamento non è gravemente iniquo, a condizione che il creditore possa chiedere la constatazione che il termine di pagamento era gravemente iniquo per lui entro 3 anni dalla data in cui il pagamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato,
- integrazione del catalogo degli atti di concorrenza sleale con un’azione consistente nella proroga ingiustificata dei termini di pagamento dei prodotti consegnati o dei servizi resi nella legge sulla lotta contro la concorrenza sleale,
- introduzione della possibilità per il creditore di recedere dal contratto o di risolvere il contratto se il termine di pagamento è stato fissato nel contratto ed è eccessivamente lungo e la fissazione di questo termine è stata gravemente iniqua per il creditore, cioèe. il termine supera i 120 giorni contati dalla data di consegna della fattura o della bolla al debitore, confermando la consegna della merce o l’esecuzione del servizio,
- semplificazione del procedimento sommario per i crediti con un valore non superiore a 75.000 PLN, il che sarà realizzato rendendo più facile la prova dell’interesse giuridico a fornire una garanzia al ricorrente che chiede il pagamento del compenso per la transazione commerciale e la possibilità di emettere un’ingiunzione nei procedimenti con un mandato di pagamento da parte di un tribunale referendario,
- proibendo il trasferimento del diritto al risarcimento in caso di cessione dei crediti a terzi,
- introduzione della possibilità per il creditore di ridurre la base imponibile (PIT e CIT) dell’importo del credito se il credito non è stato pagato o smaltito in qualsiasi forma entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento indicato nel contratto o nella fattura (il cosiddetto sgravio dei crediti inesigibili),
- imporre al debitore l’obbligo di aggiungere l’importo del debito insoluto alla base imponibile (imposte CIT e PIT) se il debito non è stato pagato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento specificato nella fattura o nel contratto,
- aumento degli interessi di mora nelle transazioni commerciali all’11.5 %,
- differenziazione del risarcimento dei costi di recupero a causa del valore del beneficio monetario:
- EUR 40 – quando il valore del beneficio monetario non supera 5000 PLN,
- EUR 70 – quando il valore del beneficio monetario è superiore a 5000 PLN, ma inferiore a 50 000 PLN,
- EUR 100 – quando il beneficio monetario è uguale o superiore a 50 000 PLN.